Contatti aziendali

OPS S.r.l.
corso di Porta Vittoria, 47
20122 Milano
Tel. 02.40705812 (6 linee R.A.)corso antincendio

Eroghiamo corsi in aula a Milano e Roma ed in azienda su tutto il territorio nazionale.


Corso antincendio basso, medio ed alto rischio – le domande più comuni


Come si nominano gli addetti antincendio ?

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, il Datore di lavoro deve nominare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008. È buona prassi fare la nomina per iscritto. A tal proposito ci sono diversi templates in Internet anche se il Vostro consulente per la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere in grado di aiutarvi…

Posso sottrarmi alla nomina di addetto antincendio ?

I lavoratori nominati addetti antincendio non possono rifiutare la designazione se non per un valido e giustificato motivo.

Quale è il numero minimo di addetti antincendio ?

Il numero di addetti antincendio è stabilito dal datore di lavoro in funzione all’organizzazione aziendale, al livello di rischio presente in azienda e alla complessità del piano di emergenza. In ogni caso il numero minimo addetti antincendio è quello necessario a garantire la presenza di almeno un addetto antincendio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Devo formare solo gli addetti al servizio antincendio ?

No. L’allegato VII del D.M. 10 marzo 1998, in conformità con quanto disposto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008, afferma che è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. In particolare il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione e formazione su: a) rischi di incendio legati all’attività svolta; b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: d) ubicazione delle vie di uscita; e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso; g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi e fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed essere aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Come faccio a sapere quale è il percorso formativo per la mia azienda ?

Il D.M. 10 marzo 1998, sulla base della tipologia delle attività, del livello di rischio delle stesse e degli specifici compiti affidati ai lavoratori, ha individuato tre differenti percorsi formativi rivolti alle aziende considerate a basso, medio o alto rischio di incendio. Sono considerati a BASSO RISCHIO di incendio quei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. In tali luoghi gli addetti antincendio devono frequentare un corso di formazione di 4 ore. Sono considerati a MEDIO RISCHIO di incendio quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. In tali luoghi gli addetti antincendio devono frequentare un corso di formazione di 8 ore. Sono considerati ad ALTO RISCHIO di incendio quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: – aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; – aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; – aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; – aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; – edifici interamente realizzati con strutture in legno. In tali luoghi gli addetti antincendio devono seguire un corso di formazione di 16 ore.

Chi è obbligato a predisporre il piano di emergenza ?

Il piano di emergenza deve essere predisposto e tenuto aggiornato in tutti i luoghi di lavoro.

Cosa deve contenere il piano di emergenza ?

Il piano di emergenza deve contenere: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste. I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono: – le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; – il sistema di rivelazione e di allarme incendio; – il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; – i lavoratori esposti a rischi particolari; – il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); – il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali. Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati: – le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio; – il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; – l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; – l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.